Serve una RC professionale per partecipare a una gara pubblica?
Non esiste una regola generale che obblighi una software house ad avere una RC professionale per partecipare a una gara pubblica. La stazione appaltante, però, può chiedere requisiti di capacità economica e finanziaria proporzionati all'appalto, e la direttiva europea sugli appalti indica espressamente la copertura assicurativa contro i rischi professionali tra quelli ammessi. Decide quindi il bando: va letto prima di preparare l'offerta.
Cosa dice il Codice dei contratti pubblici
Il Codice (D.Lgs. 36/2023) elenca tre tipi di requisiti "di ordine speciale": idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1). La stazione appaltante deve chiedere requisiti "proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto" (art. 100, comma 2) e "esclusivamente" quelli previsti da questo articolo, salvo l'art. 102 o leggi speciali (art. 100, comma 12).
Per i servizi, l'art. 100 nomina in modo esplicito l'iscrizione alla Camera di commercio (comma 3) e, come capacità economica, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto (comma 11). Non nomina la RC professionale.
Il Codice chiede anche di tenere conto dell'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese quando si fissano i requisiti (art. 10, comma 3).
Cosa dice la direttiva europea
Il Codice richiama la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Per la capacità economica e finanziaria, la direttiva prevede che le amministrazioni "possono inoltre esigere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali" (art. 58, par. 3). Tra i mezzi di prova della capacità economica indica anche la "comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali" (allegato XII, parte I, lett. a). Anche qui vale il limite: "tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto" (art. 58, par. 1).
In pratica: la RC professionale può comparire in un bando come requisito o come prova della solidità economica. Se c'è, è un requisito di partecipazione; se ti sembra sproporzionato rispetto all'appalto, la valutazione va fatta con un legale prima della scadenza.
RC professionale e garanzie: non confonderle
Il Codice prevede anche delle garanzie, che sono un'altra cosa: tutelano la stazione appaltante se l'aggiudicatario non firma il contratto o non lo adempie, non coprono la tua responsabilità per i danni che il tuo lavoro può causare a terzi.
- Garanzia provvisoria: accompagna l'offerta, pari al 2% del valore della procedura (la stazione appaltante può motivatamente ridurla all'1% o portarla al 4%), sotto forma di cauzione o fideiussione. Copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario (art. 106, commi 1 e 6).
- Garanzia definitiva: si costituisce per firmare il contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale, con aumenti in caso di ribassi oltre il 10%; garantisce l'adempimento delle obbligazioni del contratto (art. 117, commi 1-3).
- Negli affidamenti sotto soglia la garanzia provvisoria di regola non si chiede e la definitiva, quando richiesta, è pari al 5% (art. 53).
Una fideiussione per la garanzia definitiva non sostituisce una RC professionale chiesta dal bando, e viceversa.
Cosa verificare
- Il bando chiede una RC professionale come requisito di partecipazione, come mezzo di prova o come obbligo per l'aggiudicatario?
- Quale massimale, per sinistro o per anno, e per quali attività?
- Le attività dell'appalto sono comprese nella descrizione del rischio delle condizioni di polizza che hai?
- Quale documento va presentato (certificato, copia della polizza, quietanza) e entro quando?
- La polizza resta attiva per tutta la durata del contratto?
Per approfondire: Un cliente mi chiede una RC con un massimale minimo · Quanto massimale serve a una software house · RC professionale per software house.
Fonti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici: artt. 10, 53, 100, 106, 117
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici: art. 58 e allegato XII
Contenuto informativo, non consulenza legale: i requisiti vanno valutati sul singolo bando.