Cambio compagnia con una polizza claims made: come non perdere la copertura?
Con una polizza claims made conta il momento in cui arriva la richiesta di risarcimento, non quello dell'errore. Quando cambi compagnia, un errore commesso negli anni passati può emergere dopo la scadenza della vecchia polizza e prima della data da cui la nuova risponde: è lì che si perde la copertura. Prima di firmare, confronta la retroattività della nuova polizza con la storia della tua attività, verifica se la vecchia prevede una postuma e dichiara per intero le circostanze che conosci.
Due modi di collegare la polizza al tempo
Il codice civile descrive l'assicurazione della responsabilità civile partendo dal fatto: l'assicuratore tiene indenne l'assicurato di quanto deve pagare a un terzo "in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" (art. 1917, comma 1, c.c.). È il modello che in gergo si chiama loss occurrence: conta il momento in cui accade il fatto.
Una polizza in regime claims made usa un altro riferimento: la richiesta di risarcimento ricevuta durante il periodo di assicurazione, anche per errori precedenti. Due elementi delle condizioni di polizza decidono fin dove arriva:
- la retroattività: da quale data deve essere stato commesso l'errore perché la richiesta rientri;
- la postuma (ultrattività): per quanto tempo dopo la scadenza si possono ancora denunciare richieste di risarcimento per errori commessi prima della scadenza. Non serve per errori commessi dopo. Se riguarda solo gli errori del periodo di assicurazione o anche quelli del periodo di retroattività, e in quali casi si attiva, va verificato nelle condizioni di polizza.
Per una software house il tempo tra errore e richiesta può essere lungo: un difetto in un software consegnato anni fa può emergere solo quando il cliente subisce il danno e contesta la fornitura.
Dove nasce il buco nel cambio di compagnia
Esempio ipotetico. Una software house è assicurata con la compagnia A fino al 31 dicembre 2025 e passa alla compagnia B dal 1° gennaio 2026. A marzo 2026 un cliente chiede il risarcimento per un errore in un rilascio del 2023.
- La polizza A è scaduta: la richiesta arriva dopo la fine del periodo di assicurazione. Conta se le condizioni della polizza A prevedono una postuma, se si attiva anche in caso di cambio di compagnia e se riguarda errori del 2023.
- La polizza B è in vigore quando arriva la richiesta, ma l'errore è del 2023. Conta da quale data parte la sua retroattività.
Se la retroattività della nuova polizza parte dalla data di stipula e la vecchia non prevede una postuma, la richiesta rischia di non trovare posto in nessuna delle due. Per questo nel cambio la prima cosa da confrontare è la data di retroattività, non il premio.
Quello che dichiari alla stipula
La nuova compagnia valuta il rischio sulla base di quello che le dichiari, di solito con un questionario. Le regole su cosa succede se le dichiarazioni non sono esatte sono nel codice civile:
- con dolo o colpa grave: dichiarazioni inesatte e reticenze su circostanze che avrebbero cambiato la decisione dell'assicuratore sono causa di annullamento del contratto; l'assicuratore deve impugnarlo entro tre mesi da quando ha scoperto l'inesattezza e, se il sinistro avviene prima che quel termine sia decorso, non è tenuto a pagare (art. 1892 c.c.);
- senza dolo o colpa grave: il contratto non si annulla, ma l'assicuratore può recedere entro tre mesi; se il sinistro avviene prima, la somma dovuta è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato conoscendo il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).
Queste regole si possono derogare solo in senso più favorevole all'assicurato: le clausole meno favorevoli sono sostituite di diritto dalla legge (art. 1932 c.c.). Le condizioni di polizza possono quindi prevedere regole più favorevoli sulle dichiarazioni, non più severe.
Nel cambio di compagnia questo pesa in modo particolare: una contestazione già ricevuta, un reclamo di un cliente o un incidente noto sono proprio le circostanze note che il questionario chiede. Come la nuova polizza le tratta va letto nelle sue condizioni; ometterle espone alle conseguenze degli artt. 1892 e 1893.
Cosa verificare
- Da quale data parte la retroattività della nuova polizza? Copre gli anni in cui hai consegnato software ancora in uso presso i clienti?
- La retroattività che avevi con la vecchia polizza viene riconosciuta nella nuova, o riparte dalla data di stipula?
- Le condizioni della vecchia polizza prevedono una postuma? Per quanto tempo, in quali casi e a quali condizioni?
- Tra la scadenza della vecchia e l'inizio della nuova c'è anche un solo giorno scoperto?
- Il questionario chiede richieste ricevute e circostanze note: le hai indicate tutte, anche quelle che ritieni infondate?
- Le condizioni della nuova polizza contengono una clausola sulle dichiarazioni inesatte più favorevole rispetto agli artt. 1892 e 1893?
- Le attività descritte nella nuova polizza sono le stesse della vecchia, comprese quelle che hai smesso di fare?
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Fonti
- Codice civile, art. 1917: assicurazione della responsabilità civile
- Codice civile, art. 1892: dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Codice civile, art. 1893: dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Codice civile, art. 1932: norme inderogabili
Contenuto informativo, non consulenza legale: il passaggio tra due polizze va valutato sulle condizioni di entrambe.